DESTINAZIONE A SCOPO SOCIO-ASSISTENZIALE DELLE RISORSE DISPONIBILI PREVISTE DALLE LEGGI FINANZIARIE 2007 E 2008 (Del. C.C. n.16 del 05.03.2008)
Si riportano alcuni articoli del regolamento suddetto, adottato per fronteggiare situazioni di particolare disagio e gravità presenti sul territorio:
ART. 1
INDIVIDUAZIONE SETTORI DI INTERVENTO
L’Amministrazione comunale può concedere contributi economici per il sostegno delle persone e delle famiglie residenti nel Comune che versino in condizioni di disagio e di comprovata necessità
economica, individuate negli articoli seguenti, per i seguenti motivi:
a)acquisto di generi indispensabili alla vita e alla salute, adeguati a garantire condizioni minime ma dignitose di vita;
b)pagamento spese energia elettrica, acqua, riscaldamento e retta ricovero in strutture socio-assistenziali;
c)acquisto di medicinali e di presidi medico-chirurgici non forniti dal S.S.N. in favore di persone affette da patologie debitamente comprovate;
d)sostegno a nuclei familiari bisognosi perché sprovvisti di reddito minimo per il mantenimento
vitale in seguito a stato di disoccupazione dei componenti;
e)sostegno a nuclei familiari in conseguenza di situazioni di disagio sociale di uno o più componenti
(problemi legati alla dipendenza da alcool o da droghe, emarginazione, disagio minorile, ecc.);
f)sostegno alla monogenitorialità;
g)sostegno ad attività riconosciute socialmente rilevanti.
L’Amministrazione Comunale può inoltre esonerare, sempre in presenza di situazioni di bisogno e di disagio debitamente comprovate e individuate negli articoli seguenti, dal pagamento dei seguenti
tributi:
- tassa dovuta per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per la casa di abitazione e relative pertinenze;
- imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per la casa di abitazione e relative pertinenze.
ART. 2
DOMANDA DI INTERVENTO E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Gli interventi di cui all’art.1 devono essere richiesti all’Amministrazione comunale anche cumulativamente, con domanda in carta libera debitamente documentata da quanto segue:
1) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi di legge, comprovante:
-la situazione reddituale corrente e dell’anno precedente alla domanda dell’intero nucleo familiare;
-la situazione patrimoniale dell’intero nucleo familiare;
2) Dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità,
uguale o inferiore ad €. 6.000,00;
3) Relazione dell’Assistente Sociale che segue il caso;
4) Certificazioni mediche comprovanti lo stato di salute precario e che non consente lo svolgimento
di attività lavorative, relative ai componenti dell’intero nucleo familiare;
5) Dichiarazione dei familiari tenuti all’obbligo degli alimenti, comprovante l’impossibilità di
provvedere;
6) Ogni altro documento che comprovi lo stato di assoluta necessità che i richiedenti ritengano di
dover fornire per la valutazione del caso.
ART. 3
PROCEDURA DI ESAME DELLE DOMANDE
Le domande, se corredate dalla documentazione suddetta, sono sottoposte entro trenta giorni dalla presentazione all’esame della Giunta Comunale, che decide con atto deliberativo adottato e redatto nel rispetto anche delle disposizioni di legge o regolamentari riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali e previo parere (non vincolante) di apposita Commissione da costituirsi e composta da Sindaco (o suo delegato) e capo-gruppo di maggioranza e minoranza o loro delegati.
Per l’esame delle domande sarà seguito l’ordine di presentazione delle domande, come risulta dal protocollo generale dell’Ente.
ART. 4
AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
L’ammontare dei contributi o degli esoneri di cui all’art.1 che precede sarà deciso sulla base della richiesta dell’interessato (obiettive condizioni di bisogno dimostrate dai richiedenti), della composizione del nucleo familiare, della gravità delle patologie e della dimostrata necessità di carattere sanitario.
In ogni caso il contributo sarà “una tantum” e non potrà superare l’importo di €. 1.000,00
a nucleo familiare e con riferimento a tutte le ipotesi contemplate, fatti salvi gli interventi sulle rette di ricovero in strutture socio-assistenziali per gli indigenti che saranno quantificati sulla base del
reale fabbisogno annuale dimostrato.
L’Amministrazione Comunale può, se lo ritiene necessario per una obiettiva valutazione, richiedere elementi e documenti integrativi dell’istanza presentata.
ART.8
VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO
La validità del presente regolamento è relativa al solo anno 2008. Potrà essere confermato o modificato negli anni successivi, sulla base delle disponibilità economiche previste.
ART.9
SOMMA MASSIMA DISPONIBILE
L’erogazione dei contributi o la concessione degli esoneri di cui all’art.1 che precede potrà avvenire soltanto fino alla concorrenza della somma disponibile nel bilancio del corrente anno, pari ad €.29.418,70.=.
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SI PRECISA CHE IN OGNI CASO IL CONTRIBUTO SARA’ “UNA TANTUM” E
NON POTRA’ SUPERARE L’IMPORTO DI EURO 1000,00.=, CON RIFERIMENTO A TUTTE
LE IPOTESI CONTEMPLATE, SALVO IL CASO DEGLI INTERVENTI SULLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI.
PER OGNI NECESSITA’ O DELUCIDAZIONE SI INVITA A RIVOLGERSI ALL’UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE DI QUESTO COMUNE (Telef.: 0525/629220).
SI ALLEGA ALLA PRESENTE LA MODULISTICA NECESSARIA PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Berceto, 07 Aprile 2008.
L’ASSESSORE
(Dr. Maurizio Cironi)