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Bando di Concorso Generale per l'assegnazione di alloggi pubblici

Bando per interventi da prevedere nel nuovo POC

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DESTINAZIONE A SCOPO SOCIO-ASSITENZIALE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DELLE UTENZE E DEI SERVIZI SCOLASTICI PER LE FAMIGLIE CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO

Bando per la concessione di borse di studio a.s. 2009-2010

Avviso di mobilità volontaria
Attenzione!
questo bando è scaduto il "25/05/2010"
alle ore" 23.59"

Bando di Concorso Generale per l'assegnazione di alloggi pubblici
per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di
proprietà di Enti pubblici diversi (ACER Parma, Comune ect.), che si renderanno disponibili o
che saranno ultimati nel Comune di Berceto nel periodo di efficacia della graduatoria.

BANDO DI CONCORSO GENERALE

 

(Legge regionale 8 Agosto 2001, n. 24. Regolamento comunale assegnazione come da delibera di Consiglio comunale n. 32 del 10 Agosto 2002)

 

per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Enti pubblici diversi (ACER Parma, Comune ect.), che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel Comune di Berceto nel periodo di efficacia della graduatoria.

 

Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 e del vigente regolamento comunale per le assegnazioni, con atto del Responsabile del Servizio e.r.p. n. 163 del 03.04.2010, viene indetto un concorso pubblico generale per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Berceto, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità.

 

I cittadini interessati ad ottenere l’assegnazione dovranno presentare domanda al Comune medesimo su apposito modulo entro e non oltre il giorno 27 Maggio 2010, secondo i termini e le modalità contenuti nel presente bando di concorso.

 

1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

 

A norma dell’art. 15 della Legge regionale 24/’01, della delibera del C.R. n. 327 del 12.02.2002, come modificata dalla delibera del C.R. n. 395 del 30.07.2002 e dalla delibera della G.R. n. 468 dell’11.04.2007 e dell’art. 27 comma 1 lett. D) della legge n. 189 del 30.07.2002, possono partecipare al presente concorso i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

 

A)     CITTADINANZA

Può richiedere l’assegnazione:

A.1) il cittadino italiano;

A.2) il cittadino di Stato aderente all’Unione Europea;

A.3) - il cittadino straniero titolare di carta di soggiorno;

oppure

       - il cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato

o di lavoro autonomo;

oppure

        - il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno umanitario ai sensi del DLGS n. 251 del 19.11.2007 e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato  o di lavoro autonomo;

 

B)     RESIDENZA O ATTIVITA’ LAVORATIVA

E’ richiesto uno dei seguenti requisiti:

B.1) residenza anagrafica nel Comune di Berceto (PR);

B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Berceto (PR).

 

         Per attività lavorativa principale si intende l’attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo, e dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro, quale risulta dalla posizione fiscale;

 

B.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio nel

                 Comune di Berceto (PR);

B.4) attività lavorativa  svolta all’estero. In tal caso è ammessa la partecipazione per un  

       solo ambito territoriale.

 

 

C)     LIMITI ALLA TITOLARITA’ DI DIRITTI REALI

 

   C.1)  il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso

o abitazione, su un alloggio ubicato nell’ambito provinciale relativo al Comune di        

Berceto, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a due volte la tariffa della  

categoria A/2 classe 1, calcolata nell’ambito comunale suddetto, considerando la zona censuaria più bassa.

Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria

immediatamente inferiore;

        C.2)  fatto salvo quanto previsto al punto C.1), il nucleo avente diritto non deve essere

                titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o

                più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva

                rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe 1 del Comune

               di Berceto, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la   

               categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore.

        C.3)  nei casi di cui alle lettere C.1 e C.2, la rendita catastale complessiva rivalutata è

                elevata a  5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del

                richiedente si riferisca all’immobile assegnato alla controparte in sede di

                separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti 

                civili dello stesso.

 

D)     ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI

 

D.1) Assenza di precedenti assegnazioni  di alloggi di edilizia residenziale pubblica cui è

       seguito il riscatto o l’acquisto ai sensi della Legge  513/77 o della Legge 560/’93  

       o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi pubblici;

D.2) Assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo

       Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o non sia perito

       senza dar luogo al risarcimento del danno.

 

E)     REDDITO PER L’ACCESSO

 

Reddito annuo complessivo  del nucleo familiare calcolato ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, il cui valore non superi i seguenti limiti:

-          valore dell’Indicatore della Situazioni Economica (ISE) non superiore ad €. 34.308,60;

-          patrimonio mobiliare del nucleo non superiore ad €. 35.000,00 al lordo della franchigia pari ad €.  15.493,71 prevista dal D.Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/2000. Il patrimonio mobiliare dei nuclei familiari, in cui almeno uno dei componenti abbia un’età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%, deve essere aumentato del 30% ai sensi della delibera G.R. n. 468/07 e quindi non deve essere superiore al Euro 45.500,00.

-          Valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad €. 17.154,30.

 

E.1) Per i nuclei familiari monoreddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o

       pensione il valore ISEE del nucleo familiare è diminuito del 20%.

E.2) Per i nuclei familiari con reddito da sola pensione e presenza di almeno un

       componente di età superiore ad anni 65, il valore ISEE del nucleo familiare è

       diminuito del 20%.

 

Le sopraindicate condizioni E.1 ed E.2 non sono tra loro cumulabili.

 

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), E) del presente bando, da parte degli altri componenti il nucleo familiare avente diritto alla data di presentazione della domanda nonchè al momento dell’assegnazione.

 

Ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell’art. 24 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24:

-          per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita  dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi.

Fanno altresì parte del nucleo purchè conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;

-          per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonchè il nucleo di persone anche non legato da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

-          i minori in affido all’interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

 

I requisiti di cui alle lettere A), B), C), D), E), sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come soggetti interessati all’accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario.

 

2. MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE - PUNTEGGIO

Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Berceto e presentate a partire dal giorno 12.04.2010 con scadenza il giorno 27.05.2010.

 

Nei predetti moduli sono indicati gli elementi prescritti dall’art. 15 della Legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 e dal vigente regolamento comunale sotto forma di dichiarazione sostitutiva  nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000. Il concorrente è tenuto alla compilazione con la massima esattezza, infatti il modulo è formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dal regolamento comunale per le assegnazioni ed alle condizioni soggettive ed oggettive il cui possesso dà diritto all’attribuzione dei punteggi previsti nel medesimo regolamento comunale.

 

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive, impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti di accesso.

In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti, il concorrente, utilizzando il modulo predisposto dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere A e B del punto 1) del presente bando, nonchè in favore di se stesso e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere C), D), E) dello stesso punto 1 del presente bando.

 

Parte integrante della domanda è la dichiarazione sostitutiva unica, composta dal modello base che raccoglie i dati generali relativi al nucleo familiare e da tanti fogli allegati quanti sono i componenti del nucleo medesimo, che devono contenere: i dati anagrafici, partecipazione alla dichiarazione (con indicazione se trattasi del dichiarante, del coniuge, del figlio minore, etc.), attività lavorativa, situazione reddituale, situazione patrimoniale (patrimonio mobiliare ed immobiliare), salvo che essa non sia già stata presentata alla pubblica amministrazione e sia ancora nel periodo della sua validità. In tal caso ciò dovrà essere dichiarato nella specifica parte del modulo di domanda.

 

Sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate dal concorrente nella domanda vengono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale per le assegnazioni:

A         Condizioni oggettive:

 

A-1

Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell’autorità competente ed esistente da almeno un anno dalla data di apertura del bando, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:

 

 

A-1.1

Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi per essi quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, che risultino privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per farli ragionevolmente ascrivere alla categoria di abitazioni:

punti 6

 

A-1.2

Sistemazione in spazi procurati a titolo precario dall’Ente Locale o dalle cooperative sociali iscritte nell’apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994 n. 7:

punti 6

 

A-1.3

coabitazione in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, ivi residenti:

 

 

 

- con una persona:

punti 1

 

 

- con due o più persone:

punti 2

 

A-1.4

abitazione in alloggio sovraffollato:

 

 

 

  • due persone residenti in alloggio composto da un unico vano:

punti 1

 

 

  • tre persone residenti in alloggio di superficie inferiore a mq. 58.50:

punti 1

 

 

  • quattro persone ed oltre residenti in alloggio di superficie inferiore a mq.58,50:

punti 2

 

 

  • cinque persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq.  58,501 e mq. 78:

punti 1

 

 

  • sei persone ed oltre residenti in alloggio di superficie fino a mq. 78:

punti 2

 

 

·         sette persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 78,001 e mq.90:

 

punti 1

 

 

  • otto persone ed oltre residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 78,001 e mq. 90:

punti 2

 

 

La superficie da considerare ai fini dell’attribuzione dei suddetti punteggi è l’intera superficie dell’unità immobiliare, esclusi accessori e pertinenze, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

 

 

A-1.5

abitazione in alloggio:

 

 

 

·         in condizioni di antigienicità da certificarsi da parte dell’Autorità competente

punti 2

 

 

·         privo di servizi igienici da certificarsi da parte dell’Autorità competente

punti 4

 

A-2

Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell’alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall’Ente Pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nello apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994. n.7. Il punteggio attribuibile é il seguente:

 

 

A-2.1

in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando:

punti 6

 

A-2.2

per le scadenze successive:

punti 4

 

 

Il punteggio è attribuibile unicamente al titolare del provvedimento esecutivo di rilascio

 

 

A-3

Sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell’alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall’Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell’apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n.7:

Per tale condizione non è richiesta la sussistenza da almeno un anno dalla data di apertura del bando. Tuttavia, tale sistemazione non deve risultare da oltre cinque anni dalla data di apertura del bando.

punti 6

 

A-4

Richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da Ente pubblico o da privati, che debba essere rilasciato entro due anni dalla data di scadenza del bando:

punti 4

 

 

Le condizioni A-1.1, A-1.2), A-2). A-3) e A-4) non sono cumulabili fra loro e con le condizioni A-1.3). A-1.4) e A-1.5).

Non sono inoltre cumulabili i punteggi dei subparagrafi.

 

 

A-5

Richiedente in condizioni di pendolarità, con distanza fra il Comune di residenza e quello in cui svolge l’attività lavorativa di oltre 25 Km:

punti 1

 

B         Condizioni soggettive:

 

B-1

nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre:

punti 2

 

B-2

nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni di età, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati (come in seguito definiti) a carico, in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l’altro non svolga attività lavorativa:

punti 3

 

B-3

presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 75 anni alla data di presentazione della domanda:

punti 5

 

B-4

presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini del Regolamento comunale di assegnazione  si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportino:

 

 

 

·         Una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 ed inferiore al 100%:

punti 2

 

 

·         una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la “non autosufficienza” riconosciuta ai sensi dell’art. 17 della L.R. 3 febbraio 1994. n.50 o ancora, se minore di anni 18 che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute dalle vigenti normative:

punti 4

 

B-5

nucleo familiare richiedente con valore ISEE, calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e determinato secondo le modalità della delibera del Consiglio Regionale n.327 12/2/2002, non superiore al 50% del limite previsto per l’accesso:

punti 2

 

B-6

nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data di presentazione della domanda e nucleo familiare la cui costituzione è prevista entro un anno dalla stessa data:

punti 2

 

 

Il punteggio è attribuibile qualora i suddetti nuclei familiari siano privi di propria abitazione o versino in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B-9).

 

 

 

Per i nuclei familiari di futura costituzione il possesso della condizione, comprese le condizioni abitative dianzi descritte, deve essere verificato alla data di assegnazione.

 

 

B-7

nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, che sì trovi in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B-9):

punti 2

 

 

La condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

Tale condizione deve permanere anche alla data di assegnazione, fatto salvo il caso in cui ci sia un mutamento della condizione dovuto al compimento del 18°anno di età da parte del/i minore/i.

 

 

B-8

Nucleo familiare che rientra in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, per stabilirvi la propria residenza ai sensi della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14:

punti 3

 

B-9

richiedente che abiti in un alloggio il cui canone di locazione incida sul valore ISEE, determinato secondo le modalità della delibera del Consiglio Regionale n.327 12/2/2002, del nucleo familiare secondo le sottoriportate percentuali:

 

 

 

·         incida fra il 50% e 70%

punti 1

 

 

·         incida fra il 71% e 100%

punti 2

 

 

·         incida in misura superiore al 100%

punti 3

 

 

Il punteggio è attribuibile soltanto nel caso in cui il richiedente sia in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato.

Non sono cumulabili tra loro le condizioni B-2, B-3 e B-7. Non sono, inoltre, cumulabili fra loro le diverse ipotesi di cui alla condizione B-4.

 

 

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adottivo, possono esser documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione e vengono considerati ai fini dell’attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro I’ approvazione della graduatoria definitiva.

In caso di decesso dell’aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l’ordine nella domanda.

Ai sensi del primo comma dell’art.25 della L.18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni ed integrazioni, il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.

 

3. RACCOLTA DELLE DOMANDE – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA

    GRADUATORIA

 

I moduli di domanda sono in distribuzione presso l’Ufficio Casa comunale.

 

Le domande di assegnazione, relative al presente concorso, corredate della Dichiarazione Sostitutiva Unica, dovranno essere presentate direttamente o per posta con lettera raccomandata A.R. alla sede del Comune di Berceto entro l’inderogabile termine di 45 giorni dalla data del presente bando, cioè entro il 27 Maggio 2010.

 

Il Comune di Berceto non si assume responsabilità per le domande non pervenute o pervenute fuori termine causa disguidi postali.

 

Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra sono escluse dal concorso intendendosi valide le domande presentate per posta, con la data di partenza nei termini, quale risulta dal timbro postale.

 

Del pari sono escluse le domande incomplete e quelle prive della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

 

Ai sensi dell’art. 6 del regolamento comunale, sulla base delle dichiarazioni rese in domanda dal concorrente o documentate, il Comune di Berceto provvede all’attribuzione in via provvisoria dei punteggi  a ciascuna domanda e, entro 30 giorni dalla scadenza del bando, procede alla formazione ed approvazione della graduatoria provvisoria secondo l’ordine dei punteggi provvisori attribuiti.

 

Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, saranno indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonchè le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

 

La graduatoria provvisoria, come sopra formulata, è immediatamente pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

 

Ai lavoratori emigrati all’estero è data notizia dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e del punteggio conseguito, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

 

4. RICORSI

 

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio

del Comune, e per i lavoratori emigrati all’estero dalla data di ricevimento della   comunicazione, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione costituita ai sensi dell’art. 7 del regolamento comunale per le assegnazioni. Il ricorso è depositato presso il Comune.

 

2.      La Commissione decide sui ricorsi e sulle domande collocate in calce alla graduatoria alle quali non è stato attribuito alcun punteggio. La Commissione, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, redige la graduatoria definitiva previa effettuazione in seduta pubblica dei sorteggi per i concorrenti collocati a parità di punteggio.

 

3.      E’ facoltà del Comune e della Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate all’atto della richiesta, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente.

 

4.      E’ altresì facoltà del Comune e della Commissione disporre d’ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell’Amministrazione finanziaria, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti di cui alle lettere C) ed E) del punto 1 del presente bando.

 

5.      I concorrenti per i quali l’accertamento non sia stato definito entro il termine di formazione della graduatoria definitiva, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l’accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell’accertamento, e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Nell’ipotesi che, a seguito della conclusione dell’accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.

 

6.      La graduatoria è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Berceto e costituisce provvedimento definitivo.

 

7.      La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita a seguito dell’emanazione di nuovo bando integrativo e/o generale.

 

5. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

 

Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l’ordine stabilito nella graduatoria generale di cui sopra.

 

La Commissione di cui all’art. 7 del regolamento comunale, verifica per i concorrenti in posizione utile  la permanenza dei requisiti per l’assegnazione e delle condizioni che hanno determinato il punteggio. L’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi dell’art. 11 del regolamento comunale.

 

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi dell’art. 35 della Legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 e secondo le modalità e i termini stabiliti dalla delibera di Consiglio Regionale n. 395/2002.

 

Ai sensi e per gli effetti del D. Leg.vo n. 196 del 30.06.2006, il concorrente rilascia consenso scritto in favore del Comune di Berceto al trattamento dei dati personali.

 

Berceto, lì 12.04.2010

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Alberto Andrei)

 

 

 
Data Attivazione 12/04/2010
Data scadenza 25/05/2010 23.59.00
Stato Scaduto


Data di creazione: 11/04/2010
Data di modifica: 11/04/2010
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il Bando in PDF

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio

La domanda di assegnazione dell'alloggio


Via Guglielmo Marconi, 18- 43042 Berceto (PR) - tel. 0525/629211 - protocollo@postacert.comune.berceto.pr.it (riceve solo da Caselle di Posta Certificata).
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